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STUDIO TECNICO

DOTT. ING. MATTEO FIORAVANTI

1.1 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE

Progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo.

1.2 CATASTO

Tipi mappali, accatastamenti nuovi fabbricati, frazionamenti, rettifiche e spostamenti di confine. Variazioni catastali, variazioni di destinazione d'uso.

1.3 GEOTECNICA

Opere di sostegno, paratie, palificazioni, opere geotecniche. Opere di manutenzione straordinaria, consolidamento.

1.4 ESTIMO

Stime di edifici civili, rurali ed industriali, stime di aree edificabili, valutazione dei danni, computi metrici.

1.5 CONSULENZE

Perizie tecniche e giurate, certificazioni in materia di agibilità, abitabilità e conformità; gare d'appalto (relazione tecnica, offerta economica, documentazione amministrativa). 

Attualmente, nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale intrapreso nel Maggio del 2013 con la Società GT Engineering s.r.l. di Busseto (PR) del Dott. Ing. Maurizio Ghizzoni, collabora in qualità di Indipendent Consultant for Civil, Structural and safety engineering services c/o ENISERVIZZI a San Donato Milanese (MI) con il settore immobiliare - Area COSTRUCTION offrendo servizi inerenti lo sviluppo progettuale e l'esecuzione di opere di ingegneria civile, nell'ambito dell'intervento immobiliare denominato "Piano Integrato di Intervento De Gasperi Est" che consiste nella realizzazione del 6° palazzo uffici ENI in San Donato Milanese (MI) dl valore di oltre 200.000.000,00 €.


1.6 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEI CANTIERI E/O COMMESSE


Lo Studio offre inoltre servizi di consulenza altamente specializzati nell'ambito di:


1.7 RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I)

(Rif. art. 4 DPR 37/1998 - art. 4 DM 4/5/1998)

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale VV.F. ha validità fino alla data di scadenza indicata sullo stesso: quest'ultima è fissata in base alla periodicità dei controlli stabilita nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 che, a sua volta, dipende fondamentalmente dalla rilevanza del rischio connessa alle attività di che trattasi e dall'entità del pericolo collegato alla maggiore o minore frequenza di modifiche delle situazioni ambientali, impiantistiche e dei processi produttivi. Due sono gli intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto limitato di attività, per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne, è stata prevista una visita ''una tantum'', essendosi ritenuto superfluo ogni successivo intervento. E' opportuno ribadire che, indipendentemente dalla data di scadenza, ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato a darne tempestiva comunicazione al Comando provinciale VV.F. e ad avviare gli adempimenti previsti per il rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi che tenga conto della mutata situazione dei luoghi.

ALLO SCOPO CI PROPONIAMO ANCHE COME SUPPORTO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI TECNICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI CANONI NORMATIVI NECESSARI AD OTTENERE L'OBBLIGATORIO RINNOVO; QUESTO E' IL CASO PRINCIPALMENTE DELLE AUTORIMESSE INTERRATE.

1.8 EFFICENZA ENERGETICA

- Rilascio Attestazione di Certificazione Energetica degli edifici (ACE);
- Rilascio Attestazione di Qualificazione Energetica degli edifici (AQE);
- Pratiche Detrazione 55% per Riqualificazione Energetica su edifici;
- Pratiche Detrazione 50% per Ristrutturazioni su edifici.


1.9 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Il committente che intende realizzare un’opera edile ha responsabilità, anche penali, è soggetto influente nelle scelte e nell’aspetto economico dell’intervento, condiziona la vita del cantiere, anche per semplici lavori manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo implica che il committente non possa ignorare che proprio da lui possa dipendere la sicurezza del relativo cantiere.
Essendo il committente colui che sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera, pensare che il committente non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato.
 

Per aiutare il Committente in tutto ciò offriamo servizi, quali:


1) incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, responsabile dei lavori;

2) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e predisposizione del fascicolo secondo quanto richiesto dalla normativa in termini di sicurezza;


3) Redazione del Documento di valutazione dei rischi, DVR, POS , DUVRI.


A TALE PROPOSITO TI FACCIAMO LA SEGUENTE DOMANDA:

"SEI SICURO DI ESSERE SICURO??"

RichiedI un controllo per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza presso la tua azienda CHIAMA SUBITO!!

Dal 7 Febbraio 2013 è stata fissata come termine massimo per l'obbligo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la data del 31/05/2013; Le aziende fino a 10 dipendenti che erano ricorse all'autocertificazione dovranno entro tale data provvedere a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi Aziedali di cui al D.Lgs. 81/08.

"COSA ACCADE IN CASO DI VIOLAZIONE?"

- Per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive.

- Per incompleta redazionedel DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00.

- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specific o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza adeguata ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000,00 a € 2.000,00.